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Lo stesso trattamento indicato all'articolo precedente, spetta alle ricevitorie istituite o trasformate posteriormente al 1 luglio 1917, o che lo saranno dopo la data della presente legge, sulla base delle norme di liquidazione attualmente in vigore, e con effetto dalla data di istituzione o di trasformazione per le ricevitorie istituite o trasformate dopo il 1 gennaio 1920.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art2 · fonte del testo