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Dal 1° gennaio 1920 rimangono assorbiti dall'aumento di retribuzione accordato con gli articoli precedenti, i compensi speciali concessi ad integrazione della retribuzione normale, le indennita' temporanee e l'aumento stabiliti dai decreti Luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1747; 9 giugno 1918, n. 833; 14 settembre 1918, n. 1314, e dal R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art3 · fonte del testo