Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Con effetto dal 1° gennaio 1920 la retribuzione normale dei servizi rurali risultante dall'applicazione del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379, e' aumentata del 90 per cento per coloro che fanno capo ad uffici principali e del 75 per cento per gli altri, ferma restando la indennita' del 30 per cento gia' liquidata, ai sensi dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, e quella di cui ai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 14 settembre 1918 n. 1314.
tolto: Per analogia, uguale aumento spettera' per i servizi rurali gia' stabiliti posteriormente al 1° gennaio 1920 e sulle variazioni avvenute dopo il detto giorno, fino alla data della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1920-09-30;1364~art6 · fonte del testo