[1]Le opere da compiere giusta la convenzione di cui nell'articolo precedente, per lo sviluppo, il completamento e l'assetto dell'azienda termale sono dichiarate di pubblica utilita': la espropriazione dei beni occorrenti all'uopo sara' compiuta calcolando l'indennita' relativa secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della citta' di Napoli.

[2]Qualora tra i beni da comprendersi nella espropriazione di cui sopra vi siano terreni non inscritti in catasto, i terreni medesimi agli effetti del presente articolo saranno parificati per la valutazione dell'imponibile, ai terreni che, negli attuali comuni di Minervino e di Ortelle, sono soggetti alla piu' bassa delle tariffe catastali.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~art2 · fonte del testo