[1]Vigilanza sull'esercizio dell'azienda.

[2]Per tutti gli effetti della presente convenzione, in particolare ai fini della liquidazione del corrispettivo, in base agli utili di esercizio, il Demanio avra' diritto di vigilare e controllare, nei modi che credera' migliori, la gestione dell'azienda termale.

[3]A tale scopo la Ditta concessionaria dovra' principalmente:

  • a)permettere ai funzionari all'uopo delegati di accedere liberamente, ed in ogni tempo, agli stabilimenti, alle grotte ed alle loro dipendenze, per tutte le verifiche che si ritengano opportune;
  • b)mettere in ogni tempo a disposizione dei detti funzionari le contabilita' dell'azienda coi relativi documenti giustificativi, pel loro esame.

[4]Le nomine riguardanti il personale direttivo, tecnico ed amministrativo dell'azienda, e la determinazione degli stipendi ed assegni dovuti al personale stesso e a quello sanitario di cui all'art. 31 saranno subordinati al nulla osta del Demanio. Le divergenze che eventualmente sorgessero al riguardo saranno deferite al giudizio degli arbitri di cui all'art. 40.

[5]Il Demanio si riserva di istituire un Commissariato governativo presso gli stabilimenti, pel diretto esercizio della vigilanza.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art38 · fonte del testo