[1]Acquisto terreni - Intestazioni catastali.

[2]Il Demanio provvedera' a compiere l'espropriazione dei beni occorrenti per la esecuzione dei lavori indicati nel precedente art. 7 e precisamente le proprieta' private, rustiche e urbane, che risulteranno necessarie, comprese nelle zone indicate a tratteggio rosso nel tipo dimostrativo che forme parte integrante della presente convenzione.

[3]L'indennita' di espropriazione ed ogni altra spesa relativa saranno anticipate entro il limite di lire 37.700 (dico lire trentasettemilasettecento) dalla ditta concessionaria in nome e per conto del Demanio, e l'ammontare complessivo sara' contabilizzato e ammortizzato nei modi indicati nel seguente art. 10 insieme alle somme erogate per i nuovi lavori.

[4]I beni espropriati dovranno essere subito intestati nel catasto a nome del Demanio dello Stato. Del pari dovranno intestarsi in catasto a nome del Demanio, le opere da eseguirsi giusta il precedente articolo e quelle gia' eseguite in conformita' del contratto 3 febbraio 1902, le prime entro un mese dalla data dei rispettivi verbali di collaudo; le seconde entro un mese dall'approvazione della presente convenzione.

Testo vigente dal 7 luglio 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;753~convenzione-art8 · fonte del testo