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[1]Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre gia' autorizzate, in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, e' costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.

[2]Il Comitato sara' assistito da una Giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 15 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art10 · fonte del testo