Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre gia' autorizzate, in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, e' costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.

[2]Il Comitato sara' assistito da una Giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 234

5

Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 234 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolito il Comitato internazionale, istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative"; - (con l'art. 1, comma 2) che "Le attribuzioni del soppresso Comitato sono deferite al Ministro dei lavori pubblici"; - (con l'art. 3, comma 2) che "Le attribuzioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per quanto riguarda i mutui di cui al decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono deferite al Ministero delle finanze".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 15 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 234

    Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 234 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolito il Comitato internazionale, istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative"; - (con l'art. 1, comma 2) che "Le attribuzioni del soppresso Comitato sono deferite al Ministro dei lavori pubblici"; - (con l'art. 3, comma 2) che "Le attribuzioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per quanto riguarda i mutui di cui al decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono deferite al Ministero delle finanze".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art10 · fonte del testo