Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al fine di coordinare il piano delle opere pubbliche e spese relative previste nella presente legge e delle altre gia' autorizzate, in relazione alle esigenze delle singole regioni ed anche alle condizioni del mercato del lavoro, e' costituito un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, del quale fanno parte i ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle terre liberate e del lavoro e previdenza sociale.
tolto: Il Comitato sara' assistito da una Giunta tecnica, da nominarsi dal presidente del Consiglio dei ministri, costituita secondo le norme che saranno determinate per regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art10 · fonte del testo