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[1]Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sara' provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per L. 100 milioni nell'esercizio 1921-922 e secondo la necessita' e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-924.
[2]Sui fondi stanziati per le opere verranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 7 febbraio 1923
