Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sara' provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per L. 100 milioni nell'esercizio 1921-922 e secondo la necessita' e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-924.
tolto: Sui fondi stanziati per le opere verranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art15 · fonte del testo