Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreti Reali promossi dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, sara' provveduto alla assegnazione dei fondi, di cui all'articolo 13, a favore delle varie opere, da stanziarsi per L. 100 milioni nell'esercizio 1921-922 e secondo la necessita' e lo sviluppo dei lavori negli esercizi successivi non oltre il 1923-924.

[2]Sui fondi stanziati per le opere verranno sino al limite massimo del 10 per cento le spese necessarie per retribuire tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti a norma dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 107, o della direzione od assistenza dei lavori, e per accordare speciali compensi a funzionari del Genio civile per maggiori loro prestazioni. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1809

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Il Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascuna opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui al secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1923 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 7 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1809

    Il Regio Decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che e' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascuna opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui al secondo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art15 · fonte del testo