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[1]Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-922, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:
- a)di L. 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.
[2]Di tale somma L. 2,000 000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalita' da stabilirsi con R. decreto.
- b)di L. 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle operazioni di mutuo previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle Provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.
- c)di L. 9.100.000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.
[3]Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutue per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non piu' tardi del 31 marzo 1921.
[4]Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilita' come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro gia' promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.
[5]Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale e' chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art 47 del decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2318.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 2 febbraio 1923
