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[1]Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-922, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:

  • a)di L. 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.

[2]Di tale somma L. 2,000 000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalita' da stabilirsi con R. decreto.

  • b)di L. 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle operazioni di mutuo previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle Provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.
  • c)di L. 9.100.000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.

[3]Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutue per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non piu' tardi del 31 marzo 1921.

[4]Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilita' come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro gia' promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.

[5]Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale e' chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art 47 del decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2318. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65

4

Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 3) che "Sono abolite le Commissioni seguenti: [...] 3° il Comitato interministeriale per il finanziamento dell'edilizia popolare di cui all'art. 47 del testo unico sulle case popolari ed economiche e art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177".

Testo in vigore dal 2 febbraio 1923 al 13 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 2 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65

    Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 3) che "Sono abolite le Commissioni seguenti: [...] 3° il Comitato interministeriale per il finanziamento dell'edilizia popolare di cui all'art. 47 del testo unico sulle case popolari ed economiche e art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art28 · fonte del testo