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[1]Sono approvate le seguenti maggiori assegnazioni annue, a cominciare dall'esercizio 1921-922, nel bilancio del Ministero dell'industria e commercio:
- a)di L. 20 milioni per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo previste dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, con equo riguardo ai centri aventi popolazione inferiore ai 40,000 abitanti.
[2]Di tale somma L. 2,000 000 annui sono stanziati nel bilancio del Ministero per l'agricoltura per contributi d'interessi per la costruzione di case coloniche e saranno erogate con le modalita' da stabilirsi con R. decreto. 8
- b)di L. 2,000,000 per contribuire al pagamento di una parte degl'interessi sulle operazioni di mutuo previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 463, e art. 9 del decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1920, n. 16, nelle Provincie nelle quali non sono stati accordati mutui per lo stesso titolo, salvo che per case di ferrovieri e su domanda presentata non oltre il 31 ottobre 1921.
- c)di L. 9.100.000 per analogo contributo sui mutui per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri.
[3]Le maggiori assegnazioni di cui alle lettere a) e c) dovranno essere erogate nelle operazioni di mutue per le quali furono presentate domande rispettivamente al Ministero di industria e commercio ed alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato non piu' tardi del 31 marzo 1921.
[4]Gli istituti autonomi per costruzioni di case popolari ed economiche sono autorizzati a fare anticipazioni con le disponibilita' come sopra conseguite, agli Enti ausiliari da loro gia' promossi e legalmente riconosciuti alla entrata in vigore della presente legge, entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero d'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie.
[5]Un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale e' chiamato a far parte della Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia e del Comitato interministeriale previsto dall'art 47 del decreto-legge 30 novembre 1919 n. 2318. 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65
4Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 65 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 3) che "Sono abolite le Commissioni seguenti: [...] 3° il Comitato interministeriale per il finanziamento dell'edilizia popolare di cui all'art. 47 del testo unico sulle case popolari ed economiche e art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177".
L. 21 dicembre 1924, n. 2085
8La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' sospesa per l'esercizio finanziario 1924-25 l'assegnazione di L. 2,000,000 a carico dello Stato, prevista dall'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per contributi d'interessi su mutui per la costruzione di case coloniche".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 2 luglio 1925
