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[1]I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante un quinquennio consecutivo, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

[2]Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata con decreto ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque come stabilito nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art17 · fonte del testo