Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1931 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a concedere le esenzioni dalle relative tasse ed imposte per il periodo di dieci anni a chi fra il 30 giugno 1919 e il 30 giugno 1925 avra' messo in uso scali di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario sia per esercitare la pesca che pel trasporto dei prodotti pescherecci.
tolto: Se tali scafi cessavo di funicolare per la pesca entro un triennio, dovranno gli armatori rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.
tolto: Per scafi adibiti alla pesca si intendono quelli usati per la pesca del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art1 · fonte del testo