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[1]Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'articolo 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sara' punito coll'ammenda da L. 50 a L. 300.

[2]((I fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

[3]Di tale condizione dovra' essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che sara' loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali)).

[4]Sara' cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.

[5]Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.

[6]A tale effetto e' fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.

[7]Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovra' ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928. 61 parole tolte, 74 parole aggiunte in 2 capoversi.

I tolto: ragazzi di eta' inferiore agli anni 14 dovranno essere provvisti di un libretto di identita', che sara' rilasciato gratuitamente dal capitano di porto. I libretti di identita' dovranno indicare il nome, il cognome, la paternita', l'eta' ed il luogo di residenza; non potranno ottenere il libretto di identita', se non soddisfano alle condizioni prescritte dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, aggiunto: fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.

aggiunto: Di tale condizione dovra' essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che sara' loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art18 · fonte del testo