Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque eserciti il mestiere di pescatore senza essere provvisto del libretto di matricola e del foglio di ricognizione, di cui all'articolo 19 del Codice di marina mercantile e 103 del relativo regolamento, sara' punito coll'ammenda da L. 50 a L. 300.
[2]((I fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.
[3]Di tale condizione dovra' essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che sara' loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali)).
[4]Sara' cura degli uffici di porto di annotare su tali documenti, oltre l'imbarco e lo sbarco, le contravvenzioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.
[5]Queste ultime dovranno essere riprodotte nei registri della gente di mare.
[6]A tale effetto e' fatto obbligo ai cancellieri del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto compartimentale le sentenze circa i reati di pesca.
[7]Nel caso di recidiva importante sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto, durante il tempo di sospensione, dovra' ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
