Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Art. 22 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
Art. 22 bistolto: .
tolto: I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 22, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante un triennio consecutivo, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
tolto: Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.
tolto: Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima della emanazione del presente decreto. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art22bis · fonte del testo