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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1929 al 22 dicembre 2008. 572 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non sieno stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data della presente legge.

tolto: Sono pure estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, sebbene esercitati, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente dell'articolo 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero, se entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli aventi diritto non ne abbiano fatta domanda corredata con i documenti prescritti dall'articolo 4 del sopra citato decreto.

tolto: Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del presente decreto, purche' esse siano presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.

tolto: Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque che saranno dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del presente decreto, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

tolto: Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nei due precedenti commi, e' abolito il termine stabilito dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, e successive modificazioni.

tolto: Entro un anno dalla data della pubblicazione della presente legge, il ministro di agricoltura provvedera' alla revisione dei decreti con i quali gia' venne riconosciuto il possesso dei diritti esclusivi di pesca. A tale effetto, gli interessati debbono esibire i documenti giustificativi entro il termine di due mesi da che ne abbiano ricevuta richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la revisione ha parimenti luogo, sulla base dei documenti che avranno potuto comunque essere raccolti dalla competente autorita'.

tolto: Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nell'ultimo trentennio. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 16.

tolto: Potra' essere concessa l'espropriazione per pubblica utilita' di quei diritti esclusivi di pesca che, secondo il giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, non siano esercitati in proporzione della potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, oppure quando l'esercizio di tali diritti, a giudizio dell'Ispettorato di accordo con la Regia prefettura, sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: In caso di espropriazione l'indennita' all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del ministro di agricoltura e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e sull'esercizio di esso.

tolto: Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale e' pure ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'articolo 16.

tolto: Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato.

tolto: Il termine stabilito dagli articoli 16 e 22, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e' prorogato al 30 giugno 1929.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art22 · fonte del testo