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[1]Art. 22 bis.

[2]((I proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 22, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante un triennio consecutivo, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.

[3]Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.

[4]Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima della emanazione del presente decreto)).

Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art22bis · fonte del testo