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[1]All'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sono aggiunti i seguenti capoversi.

[2]Stabilimenti industriali prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche debbono ottenere un permesso dal prefetto il quale, su conforme parere dall'Ispettorato superiore della pesca, prescrivera' i provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca, conciliando i vari interessi.

[3]L'Ispettorato superiore della pesca potra' provocare dai prefetti le modificazioni da introdursi nelle concessioni gia' esistenti.

[4]Nei casi di inquinamenti di tratti di corso d'acqua che impediscano la circolazione del pesce, l'Ispettorato potra' obbligare a ripopolare i tratti non inquinati da chi e' causa dell'inquinamento.

[5]Per le zone di mare provvedera' la Direzione generale della marina mercantile, d'accordo col Ministero dell'agricoltura, sentito il Comitato interministeriale della pesca.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 27 gennaio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art24 · fonte del testo