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[1]((Nelle concessioni di derivazione d'acqua, debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'economia nazionale.
[2]Con le stesse modalita' possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avanotti a sue spese)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008
