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[1]I contravventori alle prescrizioni prefettizie contenute nell'articolo 24 incorreranno in una pena pecuniaria da L. 100 fino a lire 1000, ed in casi di recidiva la pena potra' essere estesa fino a lire 10,000.

[2]Coloro che, non uniformandosi all'art. 25, non facessero funzionare regolarmente come stabilito le scale di monta, o che si servissero di queste per la pesca, incorreranno in una multa da lire 100 a L. 1000.

[3]A quei concessionari cui fossero state prescritte delle semine e che non le eseguissero annualmente come prescritto, verra' applicata, per ogni semina, una pena pecuniaria, che rappresenti tre volte il valore di questa semina.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art29 · fonte del testo