Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'art. 20 della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e' cosi' modificato:
tolto: Per le infrazioni all'art. 16 della legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 18, oltre alle pene pecuniarie e alle particolari sanzioni penali portate da altre leggi, nonche' da altri articoli della presente legge, si fara' luogo alla confisca:
tolto: «1° dei pesci e degli altri prodotti acquatici derivanti da acque private e da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi di pesca, salvo che non siano reclamati da chi vi abbia diritto;
tolto: «2° dei pesci e degli altri prodotti acquatici, pescati in contravvenzione alle altre norme legislative e regolamentari sulla pesca.
tolto: «Le reti e gli altri attrezzi pescherecci che abbiano servito a commettere la infrazione, sono soggetti a sequestro nel periodo del divieto. Saranno invece confiscati e distrutti, quando il loro uso sia vietato dai regolamenti senza distinzione di tempo.
tolto: «Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenose, verra' confiscato anche il battello».
tolto: Gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati o ridotti, se mobili, rimossi a spese dei contravventori.
tolto: In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art28 · fonte del testo