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Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di agricoltura si varra':
- a)di Regi stabilimenti ittiogenici e loro sezioni in localita' opportune;
- b)di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;
- c)anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
