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Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ispettorato della pesca presso il Ministero di agricoltura si varra':

  • a)di Regi stabilimenti ittiogenici e loro sezioni in localita' opportune;
  • b)di stabilimenti consorziali che verranno istituiti col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali;
  • c)anche eventualmente di stabilimenti privati adeguatamente sussidiati.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art33 · fonte del testo