Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1928 al 22 dicembre 2008. 133 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 22 e' cosi' modificato:
tolto: «Per le infrazioni alla presente legge punite con pene pecuniarie, e limitatamente alla polizia delle acque, prima che dall'autorita' giudiziaria sia pronunciata sentenza definitiva, colui che le ha commesse, qualora noi sia recidivo, puo' far domanda al capitano di porto, se si tratti di pesca in acque salse o salmastre, e al prefetto o sottoprefetto se si tratti di pesca in acque dolci, per ottenere che la procedura sia definita in via amministrativa, previo deposito di due terzi del massimo della pena pecuniaria stabilita dalle norme legislative o regolamentari.
tolto: Eseguito il deposito, il capitano di porto od il prefetto richiamera' gli atti dall'autorita' giudiziaria, e, stabilito l'ammontare della pena pecuniaria, provvedera' al pagamento delle eventuali spese di giudizio prenotate al campione penale, versando la differenza all'ufficio del registro».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art31 · fonte del testo