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[1]L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura e' costituito da un Ispettorato superiore retto da un ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza.
[2]Per le questioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato superiore della pesca e' istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare, con decreto Reale promosso dal Ministero dell'agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, quelli dei Ministeri dell'industria e del commercio, delle colonie, dei lavori pubblici, del lavoro, delle finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovasi ripartito quello della pesca.
[3]Il Ministero della marina vi sara' rappresentato dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, dal segretario del Regio Comitato talassografico e dal comandante della squadriglia sperimentale. Quello del tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del Comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due dei pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pensatori sara' fatta triennalmente con decreto del ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal presidente del Comitato a seconda delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamati.
[4]Ai membri del Comitato interministeriale competeranno le indennita' che erano gia' contemplate e per la Commissione consultiva a norma del R. decreto 9 luglio 1916, n. 883.
[5]Il presidente del Comitato interministeriale sara' nominato dal ministro per l'agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei ministri.
[6]Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.
[7]Nel regolamento verranno fissate le norme per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvedera' alla unificazione presso l'Ispettore di tutti i servizi per la pesca.
[8]Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero di agricoltura, si varra' di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonche' di un laboratorio centrate di idrobiologia che verra' appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigera'.
[9]Esso armonizzera' la sua attivita' con quella degli Istituti scientifici del Regio Comitato talassografico e altri istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.
[10]Il Ministero d'agricoltura potra' concedere una speciale sovvenzione annua alla stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 11 luglio 1925
