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[1]L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero di agricoltura e' costituito da un Ispettorato superiore retto da un ispettore superiore di ruolo tecnico di speciale competenza.
[2]Per le questioni che riguardano un'azione da svolgersi di comune interesse con altri Ministeri, presso l'Ispettorato superiore della pesca e' istituito un Comitato interministeriale, cui saranno chiamati a partecipare, con decreto Reale promosso dal Ministero dell'agricoltura, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, quelli dei Ministeri dell'industria e del commercio, delle colonie, dei lavori pubblici, del lavoro, delle finanze, scelti nelle persone dei capi servizio alla dipendenza dei quali trovasi ripartito quello della pesca.
[3]Il Ministero della marina vi sara' rappresentato dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, dal segretario del Regio Comitato talassografico e dal comandante della squadriglia sperimentale. Quello del tesoro da un sostituto avvocato erariale. Del Comitato interministeriale faranno parte anche due rappresentanti delle organizzazioni industriali della pesca e due dei pescatori. Potranno inoltre esservi aggregate persone notoriamente versate nelle discipline della pesca. La designazione dei rappresentanti dell'industria e dei pensatori sara' fatta triennalmente con decreto del ministro di agricoltura. Gli aggregati saranno chiamati dal presidente del Comitato a seconda delle materie da discutersi ed avranno voto deliberativo nelle questioni per le quali furono chiamati.
[4]Ai membri del Comitato interministeriale competeranno le indennita' che erano gia' contemplate e per la Commissione consultiva a norma del R. decreto 9 luglio 1916, n. 883.
[5]Il presidente del Comitato interministeriale sara' nominato dal ministro per l'agricoltura in seguito ad approvazione del Consiglio dei ministri.
[6]Le deliberazioni del Comitato interministeriale saranno esecutive, sempre che il provvedimento rientri nelle competenze ministeriali.
[7]Nel regolamento verranno fissate le norme per il funzionamento del Comitato. Per decreto Reale si provvedera' alla unificazione presso l'Ispettore di tutti i servizi per la pesca.
[8]Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria, l'Ufficio della pesca presso il Ministero di agricoltura, si varra' di osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri e di osservatori di pesca marittima, nonche' di un laboratorio centrate di idrobiologia che verra' appositamente istituito alla dipendenza dell'Ufficio stesso che lo dirigera'.
[9]Esso armonizzera' la sua attivita' con quella degli Istituti scientifici del Regio Comitato talassografico e altri istituti del genere, provvedendosi di comune accordo alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.
[10]Il Ministero d'agricoltura potra' concedere una speciale sovvenzione annua alla stazione idrobiologica di Milano per la fondazione di sezioni limnologiche temporanee da istituirsi sui laghi dell'alta Italia. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 maggio 1925, n. 1140, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Al Comitato sono devolute, in via consultiva, le attribuzioni spettanti alla Commissione consultiva ed al Comitato permanente per la pesca, di cui al R. decreto 27 ottobre 1911, n. 1207, nonche' al Comitato interministeriale, per la pesca, di cui all'art. 34 della legge 24 marzo 1921, n. 312. Esso, inoltre, potra' essere chiamato a dare parere su ogni altra questione attinente alla pesca, che il Ministro per l'economia nazionale creda di sottoporre al suo esame".
Testo in vigore dal 11 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
