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Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, «Provvidenze diverse per l'industria peschereccia», verra' stanziata, in via straordinaria e per la durata di un quadriennio, la somma annuale di cinque milioni.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 13 gennaio 1925
