Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per le spese occorrenti per l'applicazione della presente legge al titolo II, «Provvidenze diverse per l'industria peschereccia», verra' stanziata, in via straordinaria e per la durata di un quadriennio, la somma annuale di cinque milioni. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1924, n. 2085

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La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' sospesa per l'esercizio finanziario 1924-25 l'annualita' di L. 5,000,000, a carico dello Stato, prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge stessa «Provvidenze per l'industria peschereccia»".

Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1925

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1921 al 13 gennaio 1925.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 dicembre 1924, n. 2085

    La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' sospesa per l'esercizio finanziario 1924-25 l'annualita' di L. 5,000,000, a carico dello Stato, prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge stessa «Provvidenze per l'industria peschereccia»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art38 · fonte del testo