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[1]Nel bilancio dell'agricoltura verranno in altre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca:

[2]lire 300.000 per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;

[3]lire 113.657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-bis dell'esercizio 1919-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 13.657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire 222.400 da iscriversi al capitolo corrispondente 83-ter dell'esercizio 1919-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 72.400 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI:

[4]lire 110.000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII.

Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 13 gennaio 1925

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-03-24;312~art39 · fonte del testo