Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Nel bilancio dell'agricoltura verranno in altre assegnati i seguenti stanziamenti fissi per i diversi servizi inerenti alla pesca:
[2]lire 300.000 per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II;
[3]lire 113.657 da iscriversi al capitolo corrispondente all'83-bis dell'esercizio 1919-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 13.657 che figura attualmente iscritto a detto capitolo; e il quarto fisso annuo di lire 222.400 da iscriversi al capitolo corrispondente 83-ter dell'esercizio 1919-920, compreso nelle medesime il fondo di lire 72.400 che figura attualmente iscritto a detto capitolo, per il nuovo ordinamento generale e funzionamento dei servizi tecnici di cui al titolo XI:
[4]lire 110.000 per l'insegnamento professionale, indagini, studi e pubblicazioni di cui al titolo XII. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1924, n. 2085
8La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che per l'esercizio finanziario 1924-25 gli stanziamenti stabiliti dall'art. 39 della citata legge, per i diversi servizi inerenti alla pesca, sono ridotti della complessiva somma di L. 102,400.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 22 dicembre 2008
