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Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procedera' alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di eta'.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 23 novembre 1921

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art4 · fonte del testo