Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922. 35 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procedera' alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art4 · fonte del testo