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Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procedera' alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di eta'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".
Testo in vigore dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922
