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[1]I posti che, dopo l'attuazione dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, rimarranno vacanti nell'ultima classe di ciascuna categoria di personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e del Corpo Reale del Genio civile, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari assunti in servizio prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, e che, forniti dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni in vigore per l'ammissione a ciascuna categoria, ne siano riconosciuti meritevoli colle norme da stabilirsi con R. decreto.
[2]Gli impiegati che riusciranno prescelti, so avessero una retribuzione superiore al nuovo stipendio, conserveranno la differenza come assegno personale, che verra' a cessare in proporzione degli aumenti di stipendio che essi otterranno per effetto di promozione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 marzo 1904.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Tedesco. L. Luzzatti.
[7]Visto, il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
