Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per un periodo di cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, e senza oltrepassare il limite della somma annualmente attribuita al Ministero dei lavori pubblici per nuove pensioni di diritto, il Governo avra' facolta' di collocare a riposo aiutanti del Genio civile, dei quali sara' compilato un elenco entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ancorche' non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio, che per eta', o per condizioni di salute non siano piu' idonei all'ufficio, ed abbiano non meno di 15 anni di servizio.
tolto: Ai detti funzionari spettera' il diritto di conseguire una pensione uguale alla meta' del loro stipendio.
tolto: Per tali collocamenti a riposo sara' dal Ministero dei lavori pubblici sentita una Commissione, nominata con decreto Reale, e composta di cinque membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra gl'ispettori del Genio civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art5 · fonte del testo