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[1]Le promozioni ai gradi di ispettore principale di 2ª classe, d'ispettore capo di 2ª classe e d'ispettore superiore di 2ª classe nel R. Ispettorato generale delle strade ferrate sono fatte esclusivamente per merito.

[2]Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte meta' per merito e meta' per anzianita'.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art3 · fonte del testo