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[1]Per un periodo di cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, e senza oltrepassare il limite della somma annualmente attribuita al Ministero dei lavori pubblici per nuove pensioni di diritto, il Governo avra' facolta' di collocare a riposo aiutanti del Genio civile, dei quali sara' compilato un elenco entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ancorche' non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio, che per eta', o per condizioni di salute non siano piu' idonei all'ufficio, ed abbiano non meno di 15 anni di servizio.

[2]Ai detti funzionari spettera' il diritto di conseguire una pensione uguale alla meta' del loro stipendio.

[3]Per tali collocamenti a riposo sara' dal Ministero dei lavori pubblici sentita una Commissione, nominata con decreto Reale, e composta di cinque membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra gl'ispettori del Genio civile.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art5 · fonte del testo