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[1]Le entrate di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna Sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: individuale e collettivo.
[2]Il conto individuale deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante, ed e' costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Societa', dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi, salvo per la seconda Sezione il prelevamento di cui al seguente articolo 5. Il conto collettivo e' costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
