Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le entrate di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna Sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: individuale e collettivo.

[2]Il conto individuale deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante, ed e' costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Societa', dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi, salvo per la seconda Sezione il prelevamento di cui al seguente articolo 5. Il conto collettivo e' costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari