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[1]Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate, colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:
- a)agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 di eta', ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di eta';
- b)agli agenti collocati a riposo per invalidita' debitamente constatata, purche' abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;
- c)agli agenti collocati a riposo per inabilita' permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;
- d)alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;
- e)alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera c, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.
[2]Pero' in qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai paragrafi precedenti, esso avra' sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del compartecipante.
[3]I diritti, accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.
[4]I depositi volontari di cui all'articolo 3 c) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal compartecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.
[5]Le somme del conto individuale, le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti, passano al conto collettivo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1907, n. 132
2La L. 24 marzo 1907, n. 132 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' modificata la disposizione contenuta nel 3° alinea dell'art. 6 della legge 29 marzo 1900, n. 101, nel senso che le somme accumulate nel conto individuale del compartecipante al nuovo Istituto di previdenza che, prima dei termini di cui nell'articolo stesso, lasci il servizio in seguito a destituzione, sono assegnate alla moglie ed ai figli minorenni del compartecipante medesimo, limitatamente alle sue ritenute con gli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente".
Testo in vigore dal 26 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
