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[1]Le somme accumulate nei conti individuali sono assegnate, colle norme e nella misura stabilite dallo Statuto:
- a)agli agenti addetti ai servizi sedentari collocati a riposo dopo compiuti 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 di eta', ed agli agenti addetti ai servizi attivi collocati a riposo dopo compiuti 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di eta';
- b)agli agenti collocati a riposo per invalidita' debitamente constatata, purche' abbiano compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;
- c)agli agenti collocati a riposo per inabilita' permanente che abbia per causa diretta ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero febbri miasmatiche contratte a seguito di permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria, qualunque sia la durata della compartecipazione all'Istituto;
- d)alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti dopo 15 anni di compartecipazione all'Istituto;
- e)alle vedove ed ai figli minorenni degli agenti morti per le cause di cui alla lettera c, qualunque sia stata la durata della compartecipazione all'Istituto.
[2]Pero' in qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, prima dei termini di cui ai paragrafi precedenti, esso avra' sempre diritto di riscuotere le somme accumulate colle sue ritenute e cogli interessi composti fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale diritto spetta anche alla vedova o ai figli minorenni del compartecipante.
[3]I diritti, accennati nel precedente alinea, non potranno esercitarsi nei casi di licenziamento per motivi di disciplina.
[4]I depositi volontari di cui all'articolo 3 c) coi relativi interessi fino al 31 dicembre precedente possono sempre essere ritirati dal compartecipante dell'Istituto di previdenza, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo, prima dei termini sopra indicati, e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.
[5]Le somme del conto individuale, le quali non sono assegnate a norma dei paragrafi precedenti, passano al conto collettivo.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 26 aprile 1907
