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[1]Le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli minorenni, a' termini degli articoli 6, 7 e 8, dovranno essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

[2]Quando la compartecipazione all'Istituto sia minore di 15 anni, le somme spettanti ai compartecipanti, alle vedove ed ai figli, anziche' convertite in assegni vitalizi, potranno essere corrisposte in una sola volta nei casi e secondo le norme che verranno fissate nello Statuto.

[3]In ogni caso l'assegno vitalizio a favore del quiescente non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio e il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della prima Sezione dell'Istituto, e quello di L. 2.50 al giorno per quelli della seconda Sezione.

[4]L'assegno vitalizio a favore delle vedove dei compartecipanti della prima Sezione non deve superare i due quinti dello stipendio preaccennato, ne' il limite massimo di L. 4000.

[5]Le eventuali eccedenze sui limiti di cui ai capoversi precedenti, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

[6]Il servizio degli assegni vitalizi verra' fatto dall'Istituto di previdenza o da quell'altro Istituto che sia autorizzato dal Governo per R. decreto da emanarsi con procedimento eguale a quello di cui all'articolo 1 capoverso.

[7]Qualora il servizio venga fatto dagli Istituti di previdenza, a garanzia del detto servizio dovra' essere formato un fondo di riserva per rischio, da istituirsi mediante ritenute sugli assegni vitalizi o sui capitali da convertirsi in assegni vitalizi.

[8]Con decreto Reale, da emanarsi con procedimento uguale a quello indicato all'articolo 1 per l'approvazione dello Statuto, saranno approvate le tariffe per la conversione dei capitali in assegni vitalizi.

[9]Ad ogni triennio sara' fatto il bilancio tecnico dell'Istituto, e quando dai risultati di esso si rendano necessarie variazioni di ritenute e di contributi entro i limiti di cui al precedente articolo 3, o variazioni delle tariffe per la conversione dei capitali, le une e le altre dovranno essere emanate per decreto Reale conforme all'articolo 1, ma le nuove tariffe per la conversione dei capitali in assegni, non saranno applicate ai quiescenti di data anteriore al decreto.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art9 · fonte del testo

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