Con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate, nei limiti di tempo fissati dal successivo art. 7, le singole piante organiche delle Scuole d'arte; il rispettivo numero di posti dovra' essere contenuto nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti di bilancio, oltreche' da quelli previsti al gia' citato art. 7. Le piante organiche, inoltre, dovranno essere stabilite in base al numero delle sezioni di cui le Scuole stesse si compongono, in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze locali dell'artigianato artistico.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;651~art6 · fonte del testo