Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procedera' in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54. Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;651~art7 · fonte del testo