[1]Agli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 1. - La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.
[3]Art. 2. - Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
[4]Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
- a)minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b)grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c)fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi;
- d)pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e)sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
[5]Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
- a)delle torbe;
- b)dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c)delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d)degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.
[6]Art. 3. - Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente, si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.
[7]Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.
[8]In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.
Testo vigente dal 23 dicembre 1941
