A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo. Restano in vigore le condizioni piu' favorevoli stabilite, da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

Testo vigente dal 13 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-23;1544~art1 · fonte del testo