Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'ORDINANZA - AMPLIAMENTO AD OPERA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.
Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.
Riguarda ancheart. 161 Diritto d’autoreart. 700 Codice di procedura civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autore
DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (ART. 2 DELLA COSTITUZIONE) - AMBITO DELLA CATEGORIA - RICONDUCIBILITA' AD ESSI DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE.
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 700 Codice di procedura civileart. 97 Diritto d’autoreart. 156 Diritto d’autoreart. 96 Diritto d’autoreart. 168 Diritto d’autoreart. 161 Diritto d’autore
DIRITTO D'AUTORE - PROTEZIONE - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ARTT. 96 E 97 - CONTENUTO - DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE - COD. CIV., ART. 10 - ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DI TUTELA - NON ATTENGONO ALLA MATERIA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO.
Gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (sulla protezione del diritto d'autore e diritti connessi), elencano i casi in cui esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona e' legittimo o illegittimo, e quindi hanno per contenuto la disciplina sostanziale del diritto all'immagine. A sua volta l'art. 10 del codice civile, riguarda, di per se', i provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene represso l'abuso dell'immagine altrui. Poiche' ne' negli uni ne' nell'altro c'e' riferimento alcuno a misure cautelari provvisorie, deve escludersi che essi attengano alla materia del sequestro preventivo.
Riguarda ancheart. 96 Diritto d’autoreart. 97 Diritto d’autore
STAMPA - PUBBLICAZIONI A STAMPA - SEQUESTRO PREVENTIVO - COD. PROC. CIV., ART. 700, COD. CIV., ART. 10, E LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 - NON CONFERISCONO AL GIUDICE UN POTERE IN TAL SENSO - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 700 cod. proc. civ., 10 cod. civ., 96 e 97 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, se correttamente interpretati, non conferiscono al giudice il potere di ordinare, in via cautelare, a tutela del diritto all'immagine, il sequestro preventivo di pubblicazioni a stampa. Nessuna delle suddette disposizioni, pertanto, viene in collisione con il divieto - posto dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione - di sequestrare preventivamente pubblicazioni a stampa che costituiscono manifestazioni di pensiero, se non nel caso di delitti per cui la legge espressamente lo autorizzi. Va quindi dichiarata non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito con l'ord. del Pretore di Roma 30 dicembre 1968, iscritta al n. 37 reg. ord. 1969, e pubblicata nella G.U. n. 78 del 26 marzo 1969.
Riguarda ancheart. 96 Diritto d’autoreart. 700 Codice di procedura civileart. 97 Diritto d’autore