Art. 100 c.c.

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[1]((Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine e' dichiarata nella pubblicazione.

[2]Puo' anche autorizzare, con le stesse modalita', per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorieta' con il quale quattro persone, ancorche' parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

[3]Il pretore deve far precedere all'atto di notorieta' la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sulla importanza della loro attestazione e sulla gravita' delle possibili conseguenze.

[4]Quando e' stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 21 marzo 1998 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art100 · fonte su Normattiva